Art. 71.

  Sono   esenti   dall'imposta   straordinaria  di  cui  all'articolo
precedente:
    a)  le societa' che, negli ultimi cinque anni, abbiano esercitato
una   attivita'  limitata  esclusivamente  alla  proprieta'  ed  alla
gestione  di  beni  immobili  urbani,  anche se nell'atto costitutivo
siano state previste operazioni di commercio;
    b)  le  societa'  cooperative  di  consumo,  produzione e lavoro,
comprese le agricole, quelle edificatrici di case economiche e quelle
di pesca, e i loro consorzi, nonche' le casse rurali e artigiane, che
siano rette con i principi e con la disciplina della mutualita' e che
operino effettivamente secondo questi principi.
  L'accertamento  della  sussistenza  di  tali  requisiti, in caso di
contestazione,  spetta  all'Amministrazione  finanziaria,  sentito il
Ministero  del  lavoro.  Essi,  nella  determinazione  dei requisiti,
avranno  anche  riguardo  alla  entita' patrimoniale in confronto del
numero dei soci;
    c) le aziende dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, gli enti
autonomi   esercenti   un   pubblico  servizio;  le  partecipanze  ed
universita'   agrarie;   i  consorzi  di  bonifica,  miglioramento  e
irrigazione;  le  opere  pie,  gli istituti ed enti di beneficenza ed
assistenza legalmente costituiti e riconosciuti; le societa' di mutuo
soccorso;  le  fondazioni  od istituti di diritto o di fatto che, pur
senza   rientrare   nel   novero   delle   istituzioni  pubbliche  di
beneficenza,  attendono,  senza fine di lucro, ad opere filantropiche
di  assistenza  ed  educazione  degli  indigenti,  infermi,  orfani o
fanciulli  bisognosi,  combattenti, reduci e partigiani e loro figli,
gli enti il cui fine e' equiparato, a norma dell'articolo 29, lettera
h)  del  Concordato,  ai  fini  di  beneficenza o di istruzione e gli
assimilabili  di  altri culti; gli istituti pubblici di istruzione; i
Corpi  scientifici,  le  Accademie  e  Societa' storiche, letterarie,
scientifiche,  aventi  scopi  esclusivamente  culturali;  i  benefici
ecclesiastici maggiori o minori.