Art. 72.

  Per  le  cooperative  la  condizione  relativa  ai principi ed alla
disciplina  della  mutualita', di cui all'articolo precedente, e', in
ogni  caso,  subordinata alla esistenza, nello statuto delle seguenti
clausole:
    1) divieto, in caso di distribuzione di dividendi, di superare la
ragione    dell'interesse    legale,    ragguagliato    al   capitale
effettivamente versato;
    2)  divieto  di  ogni  riparto  delle riserve fra i soci, durante
l'esistenza della societa';
    3) devoluzione, in caso di cessazione della societa', dell'intero
patrimonio  sociale, previo rimborso del solo capitale effettivamente
versato  dai  soci,  a  fini  di pubblica utilita', riconosciuti tali
dall'Amministrazione finanziaria.
  L'esenzione  non  si  applica  quando l'Amministrazione finanziaria
constati  che  le clausole indicate ai numeri 1) e 2) non sono state,
in fatto, osservate negli ultimi cinque anni.