Art. 74.

  Il patrimonio imponibile delle societa', le cui azioni sono quotate
in  borsa,  e' quello risultante dalla valutazione effettuata a norma
dell'articolo 18.
  Il  patrimonio  imponibile  delle  societa', le cui azioni non sono
quotate  in  borsa,  e  delle  societa'  non  per  azioni,  e' quello
risultante dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 19.
  Per tutti gli altri soggetti il patrimonio e' valutato in base alle
disposizioni degli articoli 9 e seguenti del presente decreto.
  Dall'imponibile  valutato  come  sopra, e' detratto l'ammontare dei
titoli  di  Stato  e  degli altri titoli dichiarati esenti da imposta
all'atto  dell'emissione.  Inoltre  e'  detratta  una percentuale del
valore  delle  azioni,  delle  quote  di partecipazione e degli altri
titoli,  che  gia'  non  siano  detratti  per  intero,  posseduti dal
soggetto,  corrispondente al rapporto in cui il capitale e le riserve
si  trovano  rispetto  al  loro ammontare aumentato delle passivita',
secondo le risultanze dell'ultimo bilancio approvato.