Art. 74. Il patrimonio imponibile delle societa', le cui azioni sono quotate in borsa, e' quello risultante dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 18. Il patrimonio imponibile delle societa', le cui azioni non sono quotate in borsa, e delle societa' non per azioni, e' quello risultante dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 19. Per tutti gli altri soggetti il patrimonio e' valutato in base alle disposizioni degli articoli 9 e seguenti del presente decreto. Dall'imponibile valutato come sopra, e' detratto l'ammontare dei titoli di Stato e degli altri titoli dichiarati esenti da imposta all'atto dell'emissione. Inoltre e' detratta una percentuale del valore delle azioni, delle quote di partecipazione e degli altri titoli, che gia' non siano detratti per intero, posseduti dal soggetto, corrispondente al rapporto in cui il capitale e le riserve si trovano rispetto al loro ammontare aumentato delle passivita', secondo le risultanze dell'ultimo bilancio approvato.