Art. 75.

  L'imposta straordinaria e' applicata con le seguenti aliquote:
    4   per   cento   per   i  soggetti  indicati  nella  lettera  a)
dell'articolo 70;
    2   per   cento   per   i  soggetti  indicati  nella  lettera  b)
dell'articolo suddetto;
    3   per   cento   per   i  soggetti  indicati  nella  lettera  c)
dell'articolo stesso.