Art. 75. L'imposta straordinaria e' applicata con le seguenti aliquote: 4 per cento per i soggetti indicati nella lettera a) dell'articolo 70; 2 per cento per i soggetti indicati nella lettera b) dell'articolo suddetto; 3 per cento per i soggetti indicati nella lettera c) dell'articolo stesso.