Art. 76. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto le societa' a responsabilita' limitata, quelle in accomandita semplice ed in nome collettivo - in quanto non abbiano gia' presentata la dichiarazione prescritta nella seconda parte del primo comma dell'art. 33 - gli enti indicati nella lettera c) dell'art. 70, nonche' le societa' per azioni ed in accomandita per azioni non comprese nella tabella approvata con decreto ministeriale 2 settembre 1947, devono presentare all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione essi hanno la loro sede, la dichiarazione del loro patrimonio. Tale dichiarazione deve indicare un valore non inferiore a quello su cui e' stata liquidata l'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947, o per quello piu' prossimo degli anteriori, ove detta imposta non sia stata applicata per l'anno 1947. Le societa ed enti costituiti all'estero devono dichiarare il capitale comunque investito od esistente in Italia. Per l'omessa od infedele dichiarazione, si applicano le sanzioni previste negli articoli 56, 58, 59 e 61.