Art. 76.

  Entro  60  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  le
societa'  a  responsabilita' limitata, quelle in accomandita semplice
ed  in  nome  collettivo  -  in quanto non abbiano gia' presentata la
dichiarazione   prescritta   nella  seconda  parte  del  primo  comma
dell'art.  33  -  gli  enti  indicati  nella lettera c) dell'art. 70,
nonche'  le  societa'  per  azioni  ed  in accomandita per azioni non
comprese nella tabella approvata con decreto ministeriale 2 settembre
1947,   devono  presentare  all'Ufficio  distrettuale  delle  imposte
dirette,  nella  cui  circoscrizione  essi  hanno  la  loro  sede, la
dichiarazione del loro patrimonio.
  Tale  dichiarazione  deve indicare un valore non inferiore a quello
su  cui  e'  stata  liquidata  l'imposta ordinaria sul patrimonio per
l'anno  1947,  o  per quello piu' prossimo degli anteriori, ove detta
imposta non sia stata applicata per l'anno 1947.
  Le  societa  ed  enti  costituiti  all'estero  devono dichiarare il
capitale comunque investito od esistente in Italia.
  Per  l'omessa  od  infedele dichiarazione, si applicano le sanzioni
previste negli articoli 56, 58, 59 e 61.