Art. 78. L'Amministrazione finanziaria ha la facolta' di iscrivere a ruolo l'imposta straordinaria liquidata sull'imponibile dichiarato dal contribuente, o - quando la dichiarazione non e' richiesta - sull'imponibile in base al quale e' liquidata, a titolo provvisorio, l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, salvo conguaglio, in entrambi i casi, sulle risultanze dell'accertamento definitivo. L'imposta iscritta, a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la rata dell'agosto 1948, e' ripartita in quote uguali nelle rate residue ai termini del precedente articolo. L'imposta iscritta in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la scadenza del termine fissato nell'articolo precedente, e' riscossa in sei rate bimestrali uguali, con l'interesse del 2 per cento a favore dello Stato, a decorrere dal 1° luglio 1952.