Art. 78.

  L'Amministrazione  finanziaria  ha la facolta' di iscrivere a ruolo
l'imposta  straordinaria  liquidata  sull'imponibile  dichiarato  dal
contribuente,  o  -  quando  la  dichiarazione  non  e'  richiesta  -
sull'imponibile  in base al quale e' liquidata, a titolo provvisorio,
l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, salvo conguaglio,
in entrambi i casi, sulle risultanze dell'accertamento definitivo.
  L'imposta iscritta, a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli, la
cui riscossione si inizia dopo la rata dell'agosto 1948, e' ripartita
in  quote  uguali  nelle  rate  residue  ai  termini  del  precedente
articolo.
  L'imposta  iscritta  in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la
scadenza del termine fissato nell'articolo precedente, e' riscossa in
sei  rate bimestrali uguali, con l'interesse del 2 per cento a favore
dello Stato, a decorrere dal 1° luglio 1952.