Art. 8. Sono esenti dall'imposta straordinaria sul patrimonio i seguenti cespiti: 1) i capitali corrispondenti a contributi che, per legge o per contratto, siano stati versati a Casse di previdenza o di soccorso istituite contro i rischi di malattia, infortuni, vecchiaia ed invalidita', a Casse di previdenza o Casse di pensioni per gli impiegati privati, od a Casse di pensioni per vedove od orfani, contemplate alle lettere c) ed f) dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966; 2) i capitali corrispondenti a rendite vitalizie ad altre rendite di carattere temporaneo; 3) il prezzo di riscatto delle somme assicurate sulla vita, fatta eccezione per i contratti di assicurazione a premio unico, stipulati dopo il 10 giugno 1940; 4) le chiese ed ogni altro edificio destinato al culto, col mobilio, gli arredi sacri, i reliquari e qualunque altro oggetto servente al culto medesimo; 5) i titoli del Prestito della Ricostruzione, autorizzato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 22, che non siano stati convertiti in titoli 5 per cento; 6) le cose mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, quando facciano parte di collezioni o serie notificate ai sensi dell'art. 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, oppure siano soggette a pubblico uso o godimento; 7) le rendite dei benefici ecclesiastici maggiori minori.