Art. 8.

  Sono  esenti  dall'imposta  straordinaria sul patrimonio i seguenti
cespiti:
    1)  i  capitali  corrispondenti a contributi che, per legge o per
contratto,  siano  stati  versati a Casse di previdenza o di soccorso
istituite  contro  i  rischi  di  malattia,  infortuni,  vecchiaia ed
invalidita',  a  Casse  di  previdenza  o  Casse  di pensioni per gli
impiegati  privati,  od  a  Casse  di  pensioni per vedove od orfani,
contemplate alle lettere c) ed f) dell'art. 2 del regio decreto-legge
29 aprile 1923, n. 966;
    2) i capitali corrispondenti a rendite vitalizie ad altre rendite
di carattere temporaneo;
    3) il prezzo di riscatto delle somme assicurate sulla vita, fatta
eccezione  per i contratti di assicurazione a premio unico, stipulati
dopo il 10 giugno 1940;
    4)  le  chiese  ed  ogni  altro  edificio destinato al culto, col
mobilio,  gli  arredi  sacri,  i  reliquari e qualunque altro oggetto
servente al culto medesimo;
    5)  i  titoli  del  Prestito della Ricostruzione, autorizzato con
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946,
n. 22, che non siano stati convertiti in titoli 5 per cento;
    6)  le  cose mobili, che presentano interesse artistico, storico,
archeologico  o  etnografico,  quando  facciano parte di collezioni o
serie  notificate ai sensi dell'art. 5 della legge 1° giugno 1939, n.
1089, oppure siano soggette a pubblico uso o godimento;
    7) le rendite dei benefici ecclesiastici maggiori minori.