Art. 80. Il credito dello Stato per l'intero ammontare del tributo ha privilegio speciale su tutti gli immobili facenti parte del patrimonio del contribuente alla data di pubblicazione della legge 1° settembre 1947, n. 828, salvi i diritti dei terzi, costituiti anteriormente alla data stessa. Si applicano per l'imposta straordinaria prevista nel presente titolo le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 62.