Art. 80.

  Il  credito  dello  Stato  per  l'intero  ammontare  del tributo ha
privilegio   speciale   su  tutti  gli  immobili  facenti  parte  del
patrimonio del contribuente alla data di pubblicazione della legge 1°
settembre  1947,  n.  828,  salvi  i  diritti  dei  terzi, costituiti
anteriormente alla data stessa.
  Si  applicano  per  l'imposta  straordinaria  prevista nel presente
titolo  le  disposizioni  contenute nel secondo, terzo e quarto comma
dell'articolo 62.