Art. 82. I contribuenti possono versare in Tesoreria, in unica soluzione, con l'abbuono dell'interesse composto dell'8 per cento, in ragione d'anno, l'importo complessivo di tutte le rate d'imposta straordinaria ancora da scadere. Il riscatto puo' essere chiesto tanto per l'importo accertato in via provvisoria, quanto per quello accertato in via definitiva. Il riscatto dell'intero ammontare dell'imposta deve, essere domandato al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro il giorno 10 del mese precedente a quello della scadenza della prima rata d'imposta ed il versamento in Tesoreria deve essere effettuato entro il mese di scadenza della rata stessa. I riscatti successivi devono essere domandati entro il 30 novembre di ciascun anno, con effetto dalle rate a scadere dalla prima dell'anno successivo ed il versamento in Tesoreria deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la domanda e' presentata. Non e' ammesso il riscatto delle sole ultime sei rate bimestrali. In tutti i casi di versamento diretto in Tesoreria, non compete alcun aggio all'esattore ed al ricevitore provinciale. Sono altresi' applicabili le norme degli articoli 54 e 55.