Art. 82.

  I  contribuenti  possono  versare in Tesoreria, in unica soluzione,
con  l'abbuono  dell'interesse  composto dell'8 per cento, in ragione
d'anno,   l'importo   complessivo   di   tutte   le   rate  d'imposta
straordinaria ancora da scadere.
  Il  riscatto  puo'  essere chiesto tanto per l'importo accertato in
via provvisoria, quanto per quello accertato in via definitiva.
  Il   riscatto   dell'intero  ammontare  dell'imposta  deve,  essere
domandato  al  competente  Ufficio distrettuale delle imposte dirette
entro  il giorno 10 del mese precedente a quello della scadenza della
prima  rata  d'imposta  ed  il  versamento  in  Tesoreria deve essere
effettuato entro il mese di scadenza della rata stessa.
  I  riscatti successivi devono essere domandati entro il 30 novembre
di  ciascun  anno,  con  effetto  dalle  rate  a  scadere dalla prima
dell'anno  successivo  ed  il  versamento  in  Tesoreria  deve essere
effettuato  entro  il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui
la domanda e' presentata.
  Non e' ammesso il riscatto delle sole ultime sei rate bimestrali.
  In  tutti  i  casi  di versamento diretto in Tesoreria, non compete
alcun aggio all'esattore ed al ricevitore provinciale.
  Sono altresi' applicabili le norme degli articoli 54 e 55.