Art. 83.

  I  contribuenti  tenuti  per  l'anno 1947 al pagamento dell'imposta
ordinaria   sul   patrimonio,   sono   assoggettati  ad  una  imposta
straordinaria  proporzionale in misura del 4 per cento, da applicarsi
sui  cespiti  posseduti  alla  data  di entrata in vigore del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143.
  L'imposta  e'  dovuta  sui valori definitivamente accertati ai fini
dell'imposta  ordinaria  sul  patrimonio  per  l'anno  1947.  Per  le
societa'  per  azioni e in accomandita per azioni l'imposta e' dovuta
in  base  ai  valori  che  saranno  definitivamente accertati ai fini
dell'imposta di negoziazione per anno 1947, Le societa' per azioni ed
in   accomandita  per  azioni  devono  l'imposta  anche  sui  cespiti
acquisiti  nel  periodo  dal  10 gennaio 1947 alla data di entrata in
vigore  del  decreto  sopracitato,  quando l'acquisizione abbia avuto
luogo  a  titolo gratuito od a titolo oneroso, salvo, in quest'ultimo
caso,  non  sia  dimostrato  che  il  cespite  acquisito  rappresenta
trasformazione di beni esistenti nel patrimonio sociale anteriormente
al 1° gennaio 1947.
  Nel  caso di incorporazioni e fusioni avvenute nel periodo indicato
nel   comma   precedente   l'imposta   straordinaria,  liquidata  sul
patrimonio   delle   societa'   cessate,  e'  dovuta  dalla  societa'
incorporante o risultante dalla fusione.
  L'usufruttuario puo' rivalersi verso il proprietario della quota di
imposta   afferente   al  valore  della  nuda  proprieta',  fatte  le
valutazioni ai sensi dell'articolo 14.