Art. 84.

  Gli  Uffici  distrettuali  delle  imposte  dirette  procedono  alla
liquidazione  dell'imposta  dovuta  ai sensi dell'articolo precedente
senza notificazione ai contribuenti, fatta eccezione per l'imposta da
accertarsi  in  confronto delle societa' per azioni ed in accomandita
per azioni ai sensi del secondo comma dell'articolo suddetto.