Art. 85. Qualora, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 marzo 1947, n. 143, non esista un valore definitivamente accertato per il 1947 ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio, l'imposta e' provvisoriamente liquidata sul valore iscritto a ruolo per l'anno 1947, salvo conguaglio. Nei riguardi delle societa' ed enti assoggettabili alla imposta ordinaria sul patrimonio con le norme di cui all'art. 21 e seguenti del regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100, l'imposta e' liquidata sul valore provvisoriamente iscritto a ruolo per l'anno 1947, salvo conguaglio.