Art. 85.

  Qualora, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo del
Capo  provvisorio  dello  Stato  20 marzo 1947, n. 143, non esista un
valore  definitivamente  accertato  per  il 1947 ai fini dell'imposta
ordinaria sul patrimonio, l'imposta e' provvisoriamente liquidata sul
valore iscritto a ruolo per l'anno 1947, salvo conguaglio.
  Nei  riguardi  delle  societa'  ed enti assoggettabili alla imposta
ordinaria  sul  patrimonio con le norme di cui all'art. 21 e seguenti
del  regio  decreto-legge  12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella
legge  8  febbraio  1940,  n.  100, l'imposta e' liquidata sul valore
provvisoriamente iscritto a ruolo per l'anno 1947, salvo conguaglio.