Art. 86. Gli enti di qualsiasi specie e le societa' commerciali tenuti al pagamento dell'imposta prevista nell'art. 83 sulle obbligazioni e sugli altri titoli di credito da essi emessi eseguono la ritenuta di detta imposta al momento della scadenza di ciascuna rata di interesse nel periodo dal 1° luglio 1947 al 31 dicembre 1943 e la versano in Tesoreria con le modalita' previste nell'art. 36 del regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100.