Art. 86.

  Gli  enti  di  qualsiasi specie e le societa' commerciali tenuti al
pagamento  dell'imposta  prevista  nell'art.  83 sulle obbligazioni e
sugli  altri titoli di credito da essi emessi eseguono la ritenuta di
detta imposta al momento della scadenza di ciascuna rata di interesse
nel  periodo  dal  1° luglio 1947 al 31 dicembre 1943 e la versano in
Tesoreria   con   le   modalita'  previste  nell'art.  36  del  regio
decreto-legge  12  ottobre  1939,  n.  1529, convertito nella legge 8
febbraio 1940, n. 100.