Art. 87.

  L'imposta  straordinaria proporzionale iscritta a ruolo e riscossa,
non  oltre il 31 dicembre 1948, in rate uguali coincidenti con quelle
normali per le imposte dirette.
  Per  tutte  le  partite  il  cui  imponibile  sia  inferiore a lire
750.000,  fermo  restando il pagamento delle rate di giugno ed agosto
1947,  il  residuo  debito  d'imposta  e'  riscosso  in ventidue rate
bimestrali uguali fino all'aprile 1951.
  Per le opere pie, gli istituti ed enti di beneficenza ed assistenza
legalmente  costituiti  e  riconosciuti, gli istituti d'istruzione, i
corpi  scientifici,  le  accademie  e  societa' storiche letterarie e
scientifiche,  aventi scopi esclusivamente culturali, gli enti il cui
fine  e' equiparato, all'articolo 29, lettera h.), del Concordato, ai
fini  di  beneficenza  o  di  istruzione  e gli assimilabili di altri
culti,  le  partecipanze  ed  universita' agraria, il pagamento della
imposta e' rateato in anni dieci.
 I relativi ruoli di riscossione non sono soggetti a pubblicazione.
  Per  la  riscossione  compete  all'esattore  l'aggio  contrattuale,
esclusa  l'addizionale  prevista  dagli  articoli  5  e 8 del decreto
legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424.
  Il  contribuente  ha  facolta'  di  chiedere, entro il 15 settembre
1947,  il  riscatto,  con l'abbuono del dieci per cento, dell'imposta
dovuta  ai  sensi  dell'articolo  83.  Per  tutte  le partite, il cui
imponibile  sia  inferiore  a  lire  750.000,  l'abbuono,  in caso di
riscatto, e' del venti per cento.
  Il versamento del prezzo del riscatto deve effettuarsi in Tesoreria
entro il 30 settembre 1947.
  In  tutti  i  casi  di  versamento diretto in Tesoreria non compete
alcun aggio all'esattore e al ricevitore provinciale.
  Per  il  riscatto  si  applicano  le disposizioni dell'ultimo comma
dell'art. 53.