Art. 9.

  I  terreni  si valutano in base ai valori medi del periodo 1 luglio
1946-31  marzo  1947,  mediante  applicazione  al  reddito imponibile
dominicale,   risultante   dalla  revisione  disposta  con  il  regio
decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno
1939,  n.  976, di coefficienti stabiliti dalla Commissione censuaria
centrale.
  Le scorte dei terreni agrari, anche se dati in affitto, si valutano
in  base  ai  valori  medi  del  periodo 1 luglio 1946-31 marzo 1947,
mediante  applicazione  ai  redditi  imponibili  agrari  iscritti  in
catasto,  depurati della parte corrispondente al lavoro direttivo, di
coefficienti stabiliti dalla Commissione suddetta.
  Quando  le  scorte sono di spettanza del proprietario e del colono,
la  quota  di reddito agrario da attribuirsi al colono e' determinata
dall'Ufficio   distrettuale   delle   imposte,  salvo,  ricorso  alle
Commissioni amministrative.
  I  fabbricati  si  valutano  in  base ai valori medi del periodo 1ª
luglio   1946-31   marzo   1947,   mediante  applicazione  alla  loro
consistenza  di  coefficienti determinati dalla commissione censuaria
centrale.
  Le aree fabbricabili si valutano in base ai valori medi del periodo
1° luglio 1946-31 marzo 1947, determinati caso per caso.