Art. 93. E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze delle somme occorrenti per le spese inerenti all'applicazione delle imposte patrimoniali istituite col presente decreto. Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.