Art. 93.

  E'  autorizzata  l'iscrizione nello stato di previsione della spesa
del  Ministero  delle  finanze  delle  somme  occorrenti per le spese
inerenti  all'applicazione  delle  imposte patrimoniali istituite col
presente decreto.
  Con  decreti  del  Ministro  per  le  finanze saranno introdotte in
bilancio  le  variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del
presente decreto.