Art. 2. 
 
  Gli organici  dei  ricostituiti  comuni  di  Laino  Borgo  e  Laino
Castello,  saranno  stabiliti  dal  Prefetto,   sentita   la   Giunta
provinciale amministrativa. 
  Il numero dei  posti  ed  i  gradi  relativi  non  potranno  essere
rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai  Comuni
predetti anteriormente alla loro fusione. 
  Al personale gia' in servizio presso il comune di Laino Bruzio, che
sara'  inquadrato  nei  predetti  organici,   non   potranno   essere
attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico  superiori  a
quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.