Art. 26.
                      (Requisiti mutualistici)

  Agli  effetti  tributari  si  presume  la sussistenza dei requisiti
mutualistici  quando  negli statuti delle cooperative siano contenute
le seguenti clausole:
    a)  divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione
dell'interesse   legale   ragguagliato   al  capitale  effettivamente
versato;
    b)  divieto  di distribuzione delle riserve fra i soci durante la
vita sociale;
    c)   devoluzione,   in   caso  di  scioglimento  della  societa',
dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato
e  i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilita',
dei quali e' competente a giudicare l'amministrazione finanziaria.
  In caso di controversia decide il Ministro per le finanze, d'intesa
con  quelli  per  il  tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale,
sentita la Commissione centrale per le cooperative.