Art. 26. (Requisiti mutualistici) Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole: a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale; c) devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilita', dei quali e' competente a giudicare l'amministrazione finanziaria. In caso di controversia decide il Ministro per le finanze, d'intesa con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per le cooperative.