Art. 3.
                    (Esecuzione delle ispezioni)

  Le  ispezioni  ordinarie sono eseguite di regola dalle associazioni
nazionali  di  rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del  movimento
cooperativo,  debitamente  riconosciute, a mezzo di revisori iscritti
nell'elenco  di  cui  all'art.  5 ovvero di esperti da esse designati
previa intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  Le   ispezioni  straordinarie  sono  eseguite  dai  funzionari  del
Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale e uffici periferici
dipendenti o delle prefetture
  Spetta  agli  stessi  funzionari  eseguire  altresi'  le  ispezioni
ordinarie  a  quelle  cooperative, che non aderiscono ad alcuna delle
predette associazioni nazionali.