IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1925, n. 577; Visto il regolamento generale dei servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297; Visto il regio decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. E' istituita una Scuola popolare per combattere l'analfabetismo, per completare l'istruzione elementare e per orientare all'istruzione media o professionale. La scuola e' gratuita diurna o serale, per giovani ed adulti e viene istituita presso le scuole elementari, le fabbriche, le aziende agricole, le istituzioni per emigranti, le caserme, gli ospedali, le carceri e in ogni ambiente popolare, specie in zone rurali, in cui se ne manifesti il bisogno.