IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  elementare,
approvato con regio decreto 5 febbraio 1925, n. 577;
  Visto   il   regolamento   generale   dei  servizi  dell'istruzione
elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
  Visto il regio decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con quello per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:
                               Art. 1.

  E'  istituita  una  Scuola popolare per combattere l'analfabetismo,
per completare l'istruzione elementare e per orientare all'istruzione
media o professionale.
  La  scuola  e'  gratuita  diurna  o serale, per giovani ed adulti e
viene istituita presso le scuole elementari, le fabbriche, le aziende
agricole,  le istituzioni per emigranti, le caserme, gli ospedali, le
carceri e in ogni ambiente popolare, specie in zone rurali, in cui se
ne manifesti il bisogno.