Art. 2.

  La  Scuola  popolare  raggiunge  gli  scopi predetti mediante corsi
diretti a:
    a) impartire l'istruzione del corso elementare inferiore a coloro
che,  avendo superato l'eta' di 12 anni, non l'abbiano ricevuta nelle
scuole elementari ordinarie;
    b) impartire l'istruzione del corso elementare superiore a coloro
che  abbiano  conseguito  il  certificato  di  compimento degli studi
inferiori o dimostrino di avere un grado d'istruzione equivalente;
    c) aggiornare e approfondire l'istruzione primaria per coloro che
siano gia' provvisti del certificato degli studi elementari superiori
al fine anche di orientare alle attivita' artigiane o (per coloro che
rivelino particolari attitudini) al proseguimento degli studi.