Art. 2. La Scuola popolare raggiunge gli scopi predetti mediante corsi diretti a: a) impartire l'istruzione del corso elementare inferiore a coloro che, avendo superato l'eta' di 12 anni, non l'abbiano ricevuta nelle scuole elementari ordinarie; b) impartire l'istruzione del corso elementare superiore a coloro che abbiano conseguito il certificato di compimento degli studi inferiori o dimostrino di avere un grado d'istruzione equivalente; c) aggiornare e approfondire l'istruzione primaria per coloro che siano gia' provvisti del certificato degli studi elementari superiori al fine anche di orientare alle attivita' artigiane o (per coloro che rivelino particolari attitudini) al proseguimento degli studi.