Art. 3. I corsi della Scuola popolare sono istituiti dal provveditore agli studi o di sua iniziativa, o su richiesta di enti, associazioni e privati. Nell'istituzione di tali corsi sara' data la preferenza alle iniziative di chi dimostri di possedere i mezzi per meglio organizzare ed assicurare il regolare funzionamento dei corsi stessi. La spesa per il personale insegnante grava, in ogni caso, sul fondi di cui all'art. 12.