Art. 3.

  I  corsi della Scuola popolare sono istituiti dal provveditore agli
studi  o  di  sua  iniziativa, o su richiesta di enti, associazioni e
privati. Nell'istituzione di tali corsi sara' data la preferenza alle
iniziative   di   chi  dimostri  di  possedere  i  mezzi  per  meglio
organizzare ed assicurare il regolare funzionamento dei corsi stessi.
  La spesa per il personale insegnante grava, in ogni caso, sul fondi
di cui all'art. 12.