Art. 4. L'insegnamento nel corsi della Scuola popolare e' affidato per incarico provvisorio, con nomina del provveditore agli studi a persone che siano fornite dei titoli richiesti per ottenere incarichi d'insegnamento nelle scuole elementari o, per particolari insegnamenti nei corsi di cui alla lettera c) dell'art. 2, nelle scuole medie, e che - data la necessita' di combattere la disoccupazione intellettuale - non abbiano altra occupazione retribuita. Nel caso di scuole organizzate da enti, associazioni e privati, la nomina ha luogo su proposta e d'intesa con questi. Il servizio e' valutato ad ogni effetto come servizio d'incarico o supplenza. Il Compenso mensile agli insegnanti e' ragguagliato, per ogni ora settimanale di lezione, ad un venticinquesimo dello stipendio iniziale e dell'indennita' di carovita - del grado 12°, o del grado 11° per gli insegnanti provvisti di laurea, quando insegnino nei corsi di cui alla lettera c) dell'art. 2. Il compenso e' dovuto per i soli mesi di effettivo insegnamento.