Art. 4.

  L'insegnamento  nel  corsi  della  Scuola  popolare e' affidato per
incarico  provvisorio,  con  nomina  del  provveditore  agli  studi a
persone che siano fornite dei titoli richiesti per ottenere incarichi
d'insegnamento   nelle   scuole   elementari   o,   per   particolari
insegnamenti  nei  corsi  di  cui  alla lettera c) dell'art. 2, nelle
scuole   medie,   e  che  -  data  la  necessita'  di  combattere  la
disoccupazione   intellettuale   -   non  abbiano  altra  occupazione
retribuita.
  Nel  caso di scuole organizzate da enti, associazioni e privati, la
nomina ha luogo su proposta e d'intesa con questi.
  Il  servizio e' valutato ad ogni effetto come servizio d'incarico o
supplenza.
  Il  Compenso  mensile agli insegnanti e' ragguagliato, per ogni ora
settimanale   di  lezione,  ad  un  venticinquesimo  dello  stipendio
iniziale  e  dell'indennita' di carovita - del grado 12°, o del grado
11°  per  gli  insegnanti  provvisti  di laurea, quando insegnino nei
corsi di cui alla lettera c) dell'art. 2.
  Il compenso e' dovuto per i soli mesi di effettivo insegnamento.