Art. 5. Ciascun corso della Scuola popolare ha normalmente la durata di cinque mesi, con l'orario da 10 a 15 ore settimanali. Gli alunni affidati ad un solo insegnante, anche se appartenenti a corsi diversi, non possono di regola essere meno di dieci e piu' di venticinque. Ove siano accertate irregolarita' di insegnamento o scarsa frequenza degli alunni, il provveditore puo' adottare opportune misure che, nei casi piu' gravi possono giungere fino alla chiusura del corso.