Art. 5.

  Ciascun  corso  della  Scuola  popolare ha normalmente la durata di
cinque mesi, con l'orario da 10 a 15 ore settimanali.
  Gli  alunni affidati ad un solo insegnante, anche se appartenenti a
corsi  diversi,  non possono di regola essere meno di dieci e piu' di
venticinque.
  Ove   siano   accertate  irregolarita'  di  insegnamento  o  scarsa
frequenza  degli  alunni,  il  provveditore  puo'  adottare opportune
misure  che,  nei casi piu' gravi possono giungere fino alla chiusura
del corso.