Art. 6. Agli alunni che hanno superato gli esami viene rilasciato per i corsi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, il certificato di studi elementari inferiori o superiori, e per i corsi di cui alla lettera c) uno speciale attestato che e' titolo preferenziale a parita' di ogni altra condizione, per l'ammissione ad impieghi per i quali sia richiesto il certificato degli studi elementari superiori. Nelle localita' nelle quali siano istituiti i corsi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 il riconoscimento del grado di cultura previsto dall'art. 192 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, si ottiene esclusivamente mediante gli esami finali dei corsi della Scuola popolare.