Art. 6.

  Agli  alunni  che  hanno  superato gli esami viene rilasciato per i
corsi  di  cui  alle  lettere  a) e b) dell'art. 2, il certificato di
studi  elementari  inferiori  o  superiori, e per i corsi di cui alla
lettera  c)  uno  speciale  attestato  che  e' titolo preferenziale a
parita'  di ogni altra condizione, per l'ammissione ad impieghi per i
quali sia richiesto il certificato degli studi elementari superiori.
  Nelle  localita'  nelle  quali  siano istituiti i corsi di cui alle
lettere  a)  e  b) dell'art. 2 il riconoscimento del grado di cultura
previsto  dall'art.  192  del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, si
ottiene  esclusivamente  mediante  gli  esami  finali dei corsi della
Scuola popolare.