Art. 9. Al locali e ai servizi per il funzionamento dei corsi della Scuola popolare provvede il Comune ai sensi dell'art. 65 del citato testo unico sull'istruzione elementare. Il provveditore agli studi puo' autorizzare l'uso dei locali delle scuole elementari anche per i corsi di scuola popolare organizzati da enti, associazioni e privati qualora questi non possano provvedervi.