Art. 9.

  Al  locali e ai servizi per il funzionamento dei corsi della Scuola
popolare  provvede  il  Comune ai sensi dell'art. 65 del citato testo
unico sull'istruzione elementare.
  Il  provveditore agli studi puo' autorizzare l'uso dei locali delle
scuole elementari anche per i corsi di scuola popolare organizzati da
enti, associazioni e privati qualora questi non possano provvedervi.