(Annesso Protocollo-art. 2)
                               Art. 2. 
 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del Protocollo  23  giugno
1946 le Autorita' italiane avvieranno al centro di Milano, ove  avra'
luogo  la  visita  di  controllo  dei  medici  belgi,  i   lavoratori
reclutati. 
  Le Autorita' italiane metteranno  a  disposizione  dello  Autorita'
belghe i locali ed  il  materiale  necessario  perche'  il  controllo
previsto sia effettuato nelle migliori condizioni. 
  Gli operai si  presenteranno  al  centro  di  controllo  di  Milano
forniti di una  scheda  medica  il  cui  testo  sara'  fissato  dalla
Commissione tecnica di Roma prevista dal precedente articolo 1.