(Annesso Protocollo-art. 3)
                               Art. 3. 
 
  In accordo con l'articolo 5 del Protocollo del 23  giugno  1946  il
Governo italiano provvedera'  che  sia  data  larga  diffusione  alle
informazioni riguardanti le condizioni  di  lavoro,  di  salario,  di
provvidenze sociali  e  la  necessita'  del  rispetto  reciproco  del
contratto di lavoro.