Art. 5. In applicazione dell'articolo 9 del contratto di lavoro per cio' che concerne i "phalansteres" delle aziende carbonifere si conviene quanto segue: 1) i dormitori saranno convenientemente riscaldati secondo la stagione; 2) ogni lavoratore disporra' di un armadio che possa essere chiuso, di letto a rete metallica munito di materassi non di paglia, coperte nel numero sufficiente e biancheria da letto che sara' cambiata due volte al mese; 3) salvo il caso di espresso desiderio dei lavoratori saranno evitati i letti sovrapposti.