Art. 9. Le Autorita' belghe competenti prenderanno le misure necessarie per assicurare l'assistenza medico-farmaceutica ai lavoratori italiani dal momento del loro arrivo in Belgio fino al momento in cui gli stessi incominceranno a beneficiare dell'assistenza sociale. L'operaio avra' l'obbligo di iscriversi nel piu' breve tempo possibile ad una Mutua riconosciuta di propria scelta.