Art. 21. Il Consiglio regionale dura in carica quattro anni e la sua attivita' si svolge in sessioni biennali tenute alternativamente nelle cittadi Trento e di Bolzano. Le elezioni per il nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Giunta regionale due mesi prima della scadenza del quadriennio; il nuovo Consiglio e' convocato dal Presidente della Giunta regionale entro un mese dalla proclamazione dei risultati delle elezioni.