Art. 21.

  Il  Consiglio  regionale  dura  in  carica  quattro  anni  e la sua
attivita'  si  svolge  in  sessioni  biennali tenute alternativamente
nelle cittadi Trento e di Bolzano.
  Le  elezioni  per  il  nuovo  Consiglio sono indette dal Presidente
della Giunta regionale due mesi prima della scadenza del quadriennio;
il nuovo Consiglio e' convocato dal Presidente della Giunta regionale
entro un mese dalla proclamazione dei risultati delle elezioni.