Art. 26.

  Il Presidente ed il vice-presidente del Consiglio regionale che non
adempiano  agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal Consiglio
stesso a maggioranza dei suoi componenti.
  A tale scopo il Consiglio regionale puo' essere convocato d'urgenza
su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
  Ove il Presidente od il vice-presidente del Consiglio regionale non
provvedano  alla  convocazione entro quindici giorni dalla richiesta,
il  Consiglio  regionale  e'  convocato  dal  Presidente della Giunta
regionale.
  Se  il  Presidente  della Giunta regionale non convoca il Consiglio
regionale entro quindici giorni dalla scadenza del termine prescritto
nel comma precedente, la convocazione ha luogo a cura del Commissario
del Governo.
  Qualora  il  Consiglio  regionale  non  si pronunci, si provvede ai
sensi dell'articolo seguente.