Art. 48.

  Alla Giunta provinciale spetta:
    1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi
approvate dal Consiglio provinciale;
    2)  la  deliberazione  dei regolamenti sulle materie che, secondo
l'ordinamento  vigente,  sono  devolute  alla  potesta' regolamentare
delle Province;
    3)  l'attivita' amministrativa riguardante gli affari d'interesse
provinciale;
    4)  l'amministrazione  del patrimonio della Provincia, nonche' il
controllo  sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi
pubblici;
    5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle
istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e beneficenza, sui consorzi e
sugli altri enti o istituti locali;
    6)  le  altre  attribuzioni demandate alla Provincia dal presente
Statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione;
    7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza
del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella
sua prima seduta successiva.