Art. 85.

  I  cittadini  di  lingua tedesca della provincia di Bolzano possono
usare  la  loro  lingua  nei  rapporti con gli organi ei uffici della
pubblica  amministrazione situati nella Provincia o aventi competenza
regionale.
  Nelle   adunanze  degli  organi  collegiali  della  Regione,  delle
Province e degli enti locali puo' essere usata la lingua tedesca.
  Gli  organi  e  gli uffici, di cui al comma precedente, usano nella
corrispondenza  e  nei  rapporti orali la lingua del richiedente. Ove
sia  avviata  di  ufficio,  la  corrispondenza si svolge nella lingua
presunta del destinatario.