Art. 17. (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art 20) Con dichiarazione scritta su carta libera, e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'art. 12, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione e alla Corte di appello o al Tribunale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti e' presentato alla cancelleria della pretura, nella cui circoscrizione ha sede la sezione elettorale, entro l'ottavo giorno antecedente a quello delle elezioni. La cancelleria ne rilascia ricevuta e provvede all'invio delle singole designazioni alla segreteria delle sezioni. L'atto di designazione dei rappresentanti presso la Corte di appello o il Tribunale circoscrizionale e' presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale circoscrizionale, la quale ne riliscia ricevuta. Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimita', ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e puo' fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni. Il presidente, uditi gli scrutatori, puo' con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.