(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 22)
                              Art. 22. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 25) 

 
  I bolli delle sezioni, di  tipo  identico,  con  numerazione  unica
progressiva conforme al modello descritto nella tabella  C,  allegata
alla presente legge sono forniti dal Ministero dell'interno. 
  Le  urne,  fornite  dal   Ministero   stesso,   devono   avere   le
caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle
D ed E allegate alla presente legge. 
  In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello.