Art. 24. (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 27 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 11) In ciascuna sezione e' costituito un ufficio elettorale, composto di un presidente, di cinque scrutatori, dei quali il piu' anziano assume le funzioni di vice presidente, e di un segretario. Il presidente e' designato dal primo presidente della Corte di appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti ai personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del primo presidente, siano idonei all'ufficio, esclusi i dipendenti dai Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, ed altresi' gli appartenenti a Forze armate in servizio. Presso la cancelleria di ciascuna Corte di appello, e' tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale. In caso di impedimento del presidente che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato. L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione. Delle designazioni e' data notizia ai magistrati ed al cancellieri e vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari, per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali. Al presidente dell'ufficio elettorale e' corrisposto dal Comune, nel quale l'ufficio ha sede, un onorario giornaliero di lire 2000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado 5° dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali di grado superiore al 5° spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito.