Art. 26. (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 29 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 13) Il segretario del seggio e' scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso, fra gli elettori residenti nel comune che sappiano leggero e scrivere, preferibilmente nelle categorie seguenti: 1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie degli uffici giudiziari; 2) notai; 3) impiegati o pensionati dello Stato e degli enti locali; 4) ufficiali giudiziari. Al segretario e' corrisposto, dal Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, l'onorario giornaliero di lire 1800, al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado 7° dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Il processo verbale e' redatto dal segretario in due esemplari, e in esso dev'essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale e' atto pubblico.