Art. 31. (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 35) Nel giorno delle elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Ogni propaganda elettorale e' vietata entro il raggio di duecento metri dall'ingresso della sezione elettorale.