Art. 56. (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 59) L'ufficio centrale circoscrizionale pronunzia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri. E' vietato all'ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, i reclami, le proteste, gli incidenti avvenuti nelle sezioni; di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza. Non puo' essere ammesso nell'aula dove siede l'ufficio centrale circoscrizionale, l'elettore che non pre senti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste del collegio. Nessun elettore puo' entrare armato. L'aula dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso e' riservato agli elettori; l'altro e' esclusivamente riservato all'ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati. Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli puo', inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 17, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.