(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 56)
                              Art. 56. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 59) 

 
  L'ufficio  centrale  circoscrizionale  pronunzia   provvisoriamente
sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso  affidate,
salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri. 
  E' vietato all'ufficio centrale circoscrizionale di  deliberare,  o
anche di  discutere,  sulla  valutazione  dei  voti,  i  reclami,  le
proteste,  gli  incidenti  avvenuti  nelle  sezioni;  di  variare   i
risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro  oggetto  che
non sia di sua competenza. 
  Non puo' essere ammesso nell'aula  dove  siede  l'ufficio  centrale
circoscrizionale,  l'elettore  che  non  pre  senti  ogni  volta   il
certificato d'iscrizione nelle liste del collegio. 
  Nessun elettore puo' entrare armato. 
  L'aula dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo
il compartimento in comunicazione immediata con la  porta  d'ingresso
e' riservato  agli  elettori;  l'altro  e'  esclusivamente  riservato
all'ufficio centrale  circoscrizionale  ed  ai  rappresentanti  delle
liste dei candidati. 
  Il presidente ha tutti  i  poteri  spettanti  ai  presidenti  delle
sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli puo', inoltre,  disporre
che  si  proceda  a  porte  chiuse:  anche  in  tal  caso,  ferme  le
disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 17, hanno diritto di entrare
e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.