Art. 59. (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 62 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 22) L'ufficio centrale nazionale costituito presso la Corte di cassazione, composto secondo l'art. 15, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici centrali circoscrizionali, procede alla somma dei seggi non attribuiti in tutte le circoscrizioni elettorali e alla somma, dei voti residuati, in tutti i collegi circoscrizionali, a favore delle singole liste collegate con quelle del collegio unico nazionale che abbiano raggiunto nelle circoscrizioni almeno un quoziente. Divide la somma dei voti residuati di tutte le liste ammesse per il numero dei seggi da attribuire. Il risultato costituisce il quoziente elettorale per il collegio unico nazionale. Divide poi la somma dei voti residuati riversati ad ogni lista del collegio unico nazionale per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnarsi a ciascuna lista del collegio unico nazionale. I posti rimanenti sono rispettivamente attribuiti alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quella lista che abbia avuto riversati maggiori voti residuati nel collegio unico nazionale. Proclama quindi eletti, in corrispondenza del numero dei seggi attribuiti nel collegio unico nazionale a ciascuna lista, i candidati secondo l'ordine che hanno nella lista stessa. Si applica, infine, anche per questi eletti, il disposto dell'art. 57.