Art. 65. (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 81 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 27) Qualora un deputato sia tratto in arresto perche' colto nell'atto di commettere un delitto per il quale e' obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, la Camera decide, entro dieci giorni, se l'arresto debba essere mantenuto.