(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 70)
                              Art. 70. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 69) 

 
  Chiunque usa violenza o  minaccia  ad  un  elettore  o  ad  un  suo
congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione  di
presentazione  di  candidatura,  od  a  votare  in  favore   di   una
determinata lista o di un determinato candidato, o ad  astenersi  dal
firmare  una  dichiarazione  di  presentazione  di   candidatura,   o
dall'esercitare  il  diritto  elettorale  o,  con  notizie   da   lui
conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo
illecito atto a  diminuire  la  liberta',  degli  elettori,  esercita
pressione  per  costringerli   a   firmare   una   dichiarazione   di
presentazione di candidatura od a votare  in  favore  di  determinate
liste o di determinati candidati, o  ad  astenersi  dal  firmare  una
dichiarazione di presentazione di candidatura  o  dall'esercitare  il
diritto elettorale, e' punito con la pena della reclusione da un anno
a cinque anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.