Art. 72. (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 71) Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 15.000. Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena e' della reclusione da due a cinque anni.