(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 76)
                              Art. 76. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 75) 

 
  Chiunque, senza averne diritto, durante le  operazioni  elettorali,
s'introduce  nella  sala  dell'ufficio   di   sezione   o   nell'aula
dell'ufficio centrale, e' punito con l'arresto sino a tre mesi e  con
l'ammenda sino a lire 2000. 
  Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione  o
disapprovazione, od in  qualunque  modo  cagiona  disordini,  qualora
richiamato all'ordine dal presidente non  obbedisca,  e'  punito  con
l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 2000.