(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 8)
                               Art. 8. 
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 11 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 
                                 7) 

 
  Non sono eleggibili inoltre: 
    1) coloro che in proprio o in qualita' di  rappresentanti  legali
di societa' o di imprese private risultino vinicolati  con  lo  Stato
per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per  concessioni
o autorizzazioni amministrative di notevole  entita'  economica,  che
importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza  di  norme
generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle  quali
la concessione o la autorizzazione e' sottoposta; 
    2) i rappresentanti, amministratori e  dirigenti  di  societa'  e
imprese volte al profitto di privati e  sussidiate  dallo  Stato  con
sovvenzioni  continuative  o  con  garanzia  di  assegnazioni  o   di
interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza  di  una
legge generale dello Stato; 
    3) i consulenti legali e  amministrativi  che  prestino  in  modo
permanente l'opera loro alle persone, societa' e imprese  di  cui  ai
nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra. 
  Dalla ineleggibilita' sono esclusi i dirigenti di cooperative e  di
consorzi  di  cooperative,  iscritte  regolarmente  nei  registri  di
prefettura.