Art. 84. (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, artt. 35, 59) L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel 2° comma dell'art. 32 od a quella di cui al 4° comma dell'art. 56, e' tratto in arresto ed e' punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma e' confiscata.