(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 84)
                              Art. 84. 
             (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, artt. 35, 59) 

 
  L'elettore che contravviene  alla  disposizione  contenuta  nel  2°
comma dell'art. 32 od a quella di cui al 4° comma  dell'art.  56,  e'
tratto in arresto ed e' punito con la reclusione da  un  mese  ad  un
anno. L'arma e' confiscata.