(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 85)
Art. 85.
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 44)
L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita e' punito con
l'ammenda da lire 1000 a lire 3000.
Con uguale ammenda viene punito il presidente che non distacca
l'appendice dalla scheda.