Art. 9. (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art 13 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, artt. 8 e 27) I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nel limiti dell'art. 61 della Costituzione. La votazione per l'elezione della Camera ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. I sindaci di tutti i comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.