(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 95)
                              Art. 95. 

 
  La votazione per la prima elezione della Camera dei  deputati  deve
avvenire entro settanta giorni  da  quello  della  pubblicazione  del
decreto di convocazione dei comizi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica. 
                                     Visto: Il Ministro per l'interno 
                                                               SCELBA